Nella procedura per l'ottenimento della licenza edilizia, l'Ufficio domande di costruzione (UDC) è l'istanza cantonale che si occupa di formulare un preavviso sulla domanda che riguarda il diritto di competenza cantonale e federale delegato. Il preavviso è il risultato di una ponderazione degli interessi, una volta consultati i servizi cantonali competenti, coinvolti direttamente e non, nel progetto in questione. A conoscenza del preavviso cantonale, dopo attenta valutazione, spetta all'esecutivo comunale la competenza di concedere o meno la licenza edilizia. I lavori soggetti a licenza edilizia sono i seguenti (art. 4 RLE): - la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere;
- la demolizione parziale o totale di edifici;
- ogni altra opera edilizia o impianto come:
3.1 muri, piscine, strade private, serre fisse, accessi stradali, posteggi per veicoli natanti, piazzali per la vendita di automobili e di altri beni mobili; 3.2 canalizzazione e impianti per le acque di scarico; 3.3 cisterne per il concime o il colaticcio; 3.4 serbatoi per gas, oli combustibili e carburanti; 3.5 impianti per il trasporto di merci e di persone, in quanto non soggetti a concessione federale; l’apertura di cave per l’estrazione di materiali di ogni genere, scavi e colmate; il deposito rifiuti, materiali e macchinari di qualsiasi natura; i campeggi impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo e le loro modifiche ai sensi del regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (RORNI); la sostituzione di serramenti e la posa di impianti solari nei nuclei, nelle zone di protezione del paesaggio (art. 95 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011), nel Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIP), negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) e nei perimetri di rispetto dei beni culturali (art. 22 legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997).
|